REALIZZARE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO: COME FARE

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Scritto da Administrator   
Venerdì 19 Febbraio 2010 17:59

Per comprendere l'iter burocratico da seguire per l'autorizzazione di un impianto fotovoltaico in Puglia e le regolamentazioni vigenti, descriviamo prima di tutto gli elementi principali della normativa nazionale di riferimento. L'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica da rinnovabili, come stabilito nel Decreto Legislativo 387/2003, sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione che convoca la Conferenza dei servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L′autorizzazione, quindi,è concessa (o rigettata) a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate a esprimere un parere circa l'inserimento dell'opera. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non deve essere superiore a centottanta giorni.

Il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 che regolamenta il conto energia ha introdotto delle novit� con l′obiettivo di semplificazione, prevedendo che:

. per la costruzione e l′esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione non si d� luogo al procedimento unico eè sufficiente la dichiarazione di inizio attivit�;

. gli impianti parzialmente integrati e con integrazione architettonica, nonche quelli di potenza non superiore a 20 kW, essendo considerati impianti non industriali, non sono soggetti alla procedura di verifica ambientale.

Un ulteriore riferimento normativo di recente attuazione � il Decreto 115/2008 che ha introdotto norme di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi prevedendo che l'installazione degli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e costituisce attività edilizia libera, subordinata a mera comunicazione al Comune. Si supera quindi anche la dichiarazione di inizio attività.

In questo quadro di regolamentazioni nazionali, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, ogni regione disciplina autonomamente la materia con normative specifiche che riguardano la Pianificazione Energetica, la materia di Valutazione Impatto Ambientale e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica. Ed è su questa ultimo tema che si focalizzerà l'attenzione, con l'obiettivo di comprendere qual è il procedimento burocratico previsto in regione Puglia, quali sono le eventuali semplificazione procedurali vigenti e cosa si prevede possa cambiare.

/La situazione/

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003 relativamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere relative, nonch� delle infrastrutture indispensabili alla costruzione all'esercizio degli stessi impianti,è regolamentato in Puglia dalla Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2007, n.35 i cui punti principali possono essere come di seguito riassunti:

- la competenza per lo svolgimento del procedimento autorizzativo rimane a livello centrale e specificatamente fa parte dei compiti dell' Assessorato allo Sviluppo Economico - Innovazione Tecnologica;

- vengono stabiliti i requisiti richiesti per i proponenti;

- vengono dettagliati le fasi dell'autorizzazione unica ovvero la presentazione della domanda, la verifica della documentazione pervenuta, le modalità di svolgimento della conferenza dei servizi e gli impegni del proponente nella fase di realizzazione e conduzione dell'impianto.

La Puglia ha introdotto, inoltre, ulteriori semplificazioni in materia di installazioni fotovoltaiche all'art.27 della Legge Regionale 1/2008 stabilendo che, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attivit� per impianti con potenza elettrica nominale fino a 1 MW nei seguenti casi:

- posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire;

- realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversitïà, cosï come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Proprio quando stiamo scrivendo queste righe, la Regione Puglia sta lavorando su un disegno di legge che mira a rivedere interamente la disciplina per l'inserimento in zona agricola degli impianti di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici prevedendo significative limitazioni e obblighi per i soggetti proponenti. APER, in qualità di Associazione di categoria impegnata nella promozione delle fonti rinnovabili, auspica che la regolamentazione che la regione Puglia sceglierïà di adottare continui a perseguire analogo obiettivo, ricordando che le amministrazioni, in qualità di responsabili del procedimento unico, promuovono la diffusione delle tecnologie rinnovabili quando stabiliscono regole chiare e ragionevoli nella pianificazione delle fonti nel territorio che governano, nella gestione dell'iter autorizzativo e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

 

 

Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Febbraio 2010 18:15
 
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